Hai ricevuto una multa per eccesso di velocità e la violazione è stata rilevata da un autovelox fisso?
Potresti non doverla pagare.
La Legge infatti stabilisce che, in città, l’autovelox fisso può essere installato, su decisione del Prefetto, solamente sulle c.d. “strade urbane di scorrimento”.
La ragione di ciò sta nel fatto che, in considerazione delle caratteristiche di tali strade, su di esse potrebbe essere difficile e pericoloso posizionare degli autovelox mobili e fermare sul posto l’automobilista che supera i limiti di velocità (c.d. “contestazione immediata”).
Tuttavia, l’art. 2, comma 3, lettera d) del Codice della Strada stabilisce che una strada, per potersi qualificare come “urbana di scorrimento”, deve essere:
“strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.”
La strada, quindi, se non presenta le suddette caratteristiche obbligatorie, non può definirsi come “urbana di scorrimento” (e questo anche se il Prefetto l’ha qualificata in tal modo): pertanto, l’autovelox fisso non può esservi installato e l’eventuale multa basata su una rilevazione effettuata da tale strumento sarà nulla.
Tale principio è stato confermato nei giorni scorsi da una sentenza della Corte di cassazione (la n. 8635 del 7 maggio 2020) la quale, accogliendo il ricorso di un automobilista, ha dichiarato che la strada in questione non poteva definirsi “urbana di scorrimento” in quanto sprovvista di banchina pavimentata a destra, marciapiedi e aree/fasce laterali esterne per la sosta, tutti elementi strutturali obbligatori per tale tipologia di strada.
Verifica quindi con attenzione cosa è accaduto nel tuo caso e, se vuoi, contattami per una prima consulenza gratuita!
Lascia un commento