Può capitare che una persona debba sottoporsi a un trattamento medico-sanitario (pensiamo ad esempio a un intervento chirurgico) ma non sia in grado di comprendere – poiché è incapace di intendere e di volere o magari si trova in uno stato non cosciente, pensiamo al coma – in cosa tale trattamento consista e quali siano le sue possibili conseguenze, e dunque non sia in grado di prestare validamente il proprio consenso informato a sottoporvisi.
In tali casi, il consenso informato può essere prestato, in nome e per conto del paziente, dall’Amministratore di sostegno di quest’ultimo.
In generale, l’Amministratore di sostegno – figura introdotta con la Legge n. 6/2004 – è un soggetto nominato dal Giudice Tutelare che ha il compito di aiutare le persone che, a causa di un’infermità fisica o psichica, non riescono a provvedere, in tutto o in parte ed anche solo temporaneamente, ai propri interessi.
Tra i vari poteri che nel singolo caso il Giudice può conferire all’Amministratore di sostegno c’è anche quello di prestare il consenso informato a trattamenti medico-sanitari in nome e per conto del soggetto da lui amministrato (c.d. “Beneficiario”).
Tale potere – già riconosciuto da anni da alcune sentenze, anche della Corte di cassazione – è ora espressamente previsto dall’art. 3 della Legge n. 219/2017.
Se quindi hai una persona a te vicina – ad esempio un parente – che si trova nella situazione che ho descritto, puoi presentare un ricorso al Giudice Tutelare per farti nominare Amministratore di sostegno di quest’ultima e prestare il consenso informato a trattamenti medico-sanitari in nome e per conto della stessa. Allo stesso modo, se sei un Amministratore di sostegno ma questo potere non ti è già stato conferito dal Giudice Tutelare, puoi presentare un’istanza apposita qualora se ne ravvisi l’esigenza.
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